Richiesta di danni
Infortunistica Stradale: Diritto e Cicilismo
Come ho avuto modo di anticipare nelle poche righe dedicate alla mia presentazione introduttiva, l’infortunistica stradale è forse il settore che consente maggiormente di accostare, o meglio, di rinvenire un tratto d’unione tra il mondo del diritto e quello del ciclismo.
In linea con tale riflessione preliminare, ho ritenuto appropriato offrirvi quale primo contributo un caso pratico che, seppur nella sua semplicità, racchiude pur tuttavia numerosi spunti che consentono non solo di introdurre e trattare la tematica dell’infortunistica stradale ma anche fornire alcuni semplici e, mi auguro, utili consigli.
Trattasi di un c.d. “incidente stradale” che purtroppo ha coinvolto un ciclista che nel percorre una rotatoria veniva travolto da un’autovettura che non avvedendosi della sua presenza lo andava ad urtare arrecandogli danni alla bicicletta e lievi lesioni fisiche per lo più consequenziali all’impatto con il suolo.
Un primo consiglio che mi sento di poter dispensare a chiunque si trovi suo malgrado coinvolto in un sinistro stradale è quello di richiedere l’immediato intervento della Polizia Locale, della Polizia Stradale ovvero dei Carabinieri in modo da potersi premunire di un verbale che non solo fornisca una “fotografia” dello stato dei luoghi ma anche una ricostruzione della dinamica del sinistro il più possibile corrispondente alla realtà.
Il Verbale
Tale documento, in particolare modo nelle ipotesi in cui vi sia incertezza e/o contestazione in ordine alla responsabilità dell’evento dannoso, potrebbe essere un valido, se non l’unico, strumento per poter far valere a posteriori le vostre ragioni.
Talvolta, ricostruire a posteriori un evento dannoso al fine di determinare a quale dei due utenti della strada coinvolti sia addebitabile la responsabilità può non essere semplice e prestarsi a ricostruzione fondate su testimonianze rilasciate da soggetti terzi di dubbia attendibilità.
E’ bene sul punto rammentare che l’art. 2054 del codice civile sancisce, quale criterio generale nell’ipotesi di scontro tra veicoli, una presunzione – fine a prova contraria – di eguale responsabilità nella causazione dell’evento dannoso; spetta pertanto alle parti coinvolte dimostrare che la responsabilità del sinistro è addebitabile in tutto o in parte ad uno solo dei conducenti.
Nel caso di specie, la responsabilità in capo al conducente dell’autovettura era pacifica avendo questi impegnato la rotatoria stradale senza avvedersi del ciclista che vi transitava all’interno e violando pertanto il disposto del codice della strada che impone all’utente che si accinge ad immettersi in una rotatoria di arrestare la marcia per concedere la dovuta precedenza.
Ritornando alle conseguenze del l’evento danno, come anticipato, il ciclista pativa un danno di natura materiale al proprio veicolo nonché delle lesioni fisiche che imponevano l’immediato trasporto presso il locale pronto soccorso al fine di effettuare gli accertamenti del caso che escludevano per fortuna la presenza di fratture.
Infortunistica stradale: Richiesta di danni
A seguito di formale richiesta danni, la compagnia di assicurazione per la responsabilità civile auto del danneggiante, previa perizia finalizzata ad accertare gli effettivi danni patiti dal veicolo a due ruote ed i costi necessari per la relativa riparazione, provvedeva a liquidare nell’intero ammontare il danno materiale.
Per quanto invece concerne le lesioni patite dall’utente della strada a due ruote, terminata la non lunghissima malattia post-traumatica e stabilizzatisi i postumi permanenti, la compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro sottoponeva a visita medico legale il danneggiato al fine di determinare l’effettiva entità delle lesioni patite.
Mi permetto anche sotto quest’ultimo profilo di suggerire a tutti gli utenti della strada che dovessero patire delle lesioni in conseguenza di un sinistro stradale di rivolgersi ad un professionista al fine di farsi affiancare ed ottenere assistenza tecnica nelle procedure liquidative del danno; una “semplice” lesione patita in un sinistro stradale può dare origine a tutta una serie di voci di danno di natura patrimoniale e non patrimoniale che spesso, per un profano, possono non essere di facile lettura od identificazione, con il rischio concreto di perdere o di non vedersi riconosciuto appieno il risarcimento invece spettante di diritto.
Nel caso concreto, il nostro amico ciclista, nonostante per sua stessa ammissione non confidasse di ricevere alcuna forma di ristoro per le lesioni patite, ha invece ottenuto non solo il rimborso delle spese sostenute per alcuni cicli di fisioterapia, per i farmaci e per le visite specialistiche ma ha altresì ottenuto una somma di denaro a totale risarcimento delle lesioni patite, sia sotto il profilo del danno biologico temporaneo (quale lesione temporanea dell’integrità psicofisica legata alla durata della malattia) sia sotto il profilo del danno biologico permanete (da intendersi quale lesione permanente dell’integrità psicofisica).
Conclusione
Nel ripromettermi di affrontare nei futuri articoli la complessa tematica delle diverse categorie di danno risarcibile, e nell’augurarmi che questo mio breve contributo possa non solo risultare di vostro interesse ma anche di qualche utilità, auguro a tutti una buona pedalata ricordandovi di rispettare sempre le norme del codice della strada.
Avvocato Simone Chiappori