Il Giusto Peso | Incidente in bicicletta, cosa devo sapere?

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Incidente Bicicletta: Cosa c’è da sapere

Cari Amici su due ruote,
come ricorderanno coloro che si sono ‘avventurati’ nella lettura del mio ultimo contributo, mi ero ripromesso di trattare la complessa tematica delle tipologie di danno che potrebbero concretizzarsi in conseguenza del verificarsi di un sinistro stradale.
Senza voler scendere in inutili – e probabilmente noiosi – tecnicismi e senza pretendere di essere esaustivo, cercherò però di schematizzare e possibilmente fornire una definizione alle varie categorie di danno risarcibile, auspicando che le mie poche righe possano essere di ausilio e fornendo qualche utile spunto a coloro che dovessero trovarsi coinvolti in un incidente stradale.
L’art. 2043 del codice civile, norma cardine della responsabilità da fatto illecito o “aquiliana”, statuisce che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Dalla lettura del disposto normativo appena citato si può constatare da subito come il modello risarcitorio della responsabilità civile miri ad un integrale risarcimento a favore del danneggiato volto, perlomeno in astratto, a ricostituire lo stato in cui questi si sarebbe trovato senza l’evento lesivo.
Tralasciando il danno da morte (tanto il c.d. danno tanatologico quanto il danno da perdita di un congiunto) categoria meritevole di separata trattazione, i danni ‘tipicamente’ consequenziali ad un evento dannoso possono essere ricondotti in due macro-categorie: il danno patrimoniale, così definito in quanto suscettibile di valutazione economica secondo parametri oggettivi ed il danno non patrimoniale, consistente nella lesione di interessi giuridicamente rilevanti quale ad esempio il diritto alla salute.

Incidente bicicletta: il danno Patrimoniale

Nel nostro sistema giuridico, la categoria del danno patrimoniale è costituita da due diverse componenti: il “danno emergente”, consistente nella effettiva diminuzione del patrimonio del danneggiato ed il c.d. “lucro cessante o mancato guadagno“, chiamato anche danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa.
In una ipotesi di dovuto ad un Incidente bicicletta che purtroppo dovesse coinvolgere un utente della strada su due ruote, costituiscono danno emergente – e quindi effettivo depauperamento del patrimonio del danneggiato – le spese necessarie per la riparazione della bicicletta, le spese mediche e/o per medicinali, ivi inclusa l’eventuale spesa sostenuta per la fisioterapia riabilitativa, mentre rientrano nella categoria del lucro cessante, con conseguente mancato guadagno, l’impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa durante il periodo di decorso della malattia post-traumatica e/o il periodo di degenza ospedaliera ovvero la perdita di capacità futura a svolgere una determinata mansione lavorativa o di chance lavorative.


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Se per fornire la prova del danno emergente è spesso sufficiente produrre le fatture della riparazione del mezzo e gli scontrini/ricevute di tutte le spese sostenute, la dimostrazione del lucro cessante può essere più difficoltosa posto che il soggetto leso potrebbe non essere nella condizione di dimostrare il proprio reddito, a causa della età, della disoccupazione, della cassa integrazione o degli studi intrapresi; in tali ipotesi, per la relativa liquidazione, vi segnalo che è prassi delle assicurazioni utilizzare il criterio equitativo del triplo della pensione sociale.
Ben più complesse in quanto riconducibili a criteri equitativi appaiono le procedure di liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi in via generale del danno che un soggetto patisce a seguito della violazione di un valore della personalità umana come nelle ipotesi di lesioni colposo in caso di incidente stradale.

Il danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale, dovuto ad un incidente bicicletta, del quale la giurisprudenza di legittimità si è premurata negli anni di affermare una visione unitaria, ai soli fini descrittivi, può essere differenziato nelle seguenti sotto-categorie:
a) danno biologico (o danno alla salute), generalmente definito come “lesione temporanea o permanente alla integrità psico-fisica della persona che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. A seguito di una perizia medico-legale viene solitamente accertata la percentuale di invalidità permanente (I.P.) e la durata della invalidità temporanea (parziale I.T.P. o totale I.T.T.) che il danneggiato ha patito a seguito del sinistro, che vengono monetizzate applicando i valori contenuti in apposite tabelle predisposte per la liquidazione e che possono variare a seconda della gravità delle lesioni. Vi segnalo che per quanto concerne le c.d. “micro-permanenti” (lesioni permanenti inferiori al 10% I.P.) sono rinvenibili in rete appositi programmi/strumenti di calcolo che vengono di prassi utilizzati nelle procedure di liquidazione assicurative.
b) danno morale soggettivo, è la sofferenza soggettiva (pretium doloris) cagionata da fatto illecito e va risarcito solo nei casi previsti dalla legge, in primis se il fatto illecito costituisce reato, così come prescritto dall’articolo 185 del codice penale.
c) danno esistenziale, sottocategoria comprendente qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana, quale ad esempio la lesione della serenità familiare, o del godimento di un ambiente salubre, distinto dal danno biologico perché non presuppone l’esistenza di una lesione fisica, e distinto dal danno morale perché non costituisce una sofferenza di tipo soggettivo.

Si tratta di una sottocategoria di danno ancora in via di definizione, comprensivo del cd. danno estetico, del cd. danno alla vita di relazione, alla sfera sessuale ecc.

Il danno non patrimoniale: Conclusione

Pare opportuno evidenziare come, in tema di danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione abbia avuto modo di precisare che l’utilizzo delle suindicate categorie descrittive (danno biologico, morale, esistenziale) sia esclusivamente tesa a consentirne la maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento attraverso la cd. Personalizzazione del danno (vedasi, Cass., Sez. Un., n. 26972/08).

In altre parole, in sede di liquidazione, il danno non patrimoniale dovrà essere considerato sempre nella sua unitarietà seppur personalizzato al caso concreto. Va da sé che un ciclista professionista, nelle logiche risarcitorie, verrà considerato diversamente da un semplice amatore.

Conclusione

Concludendo questa mia breve trattazione, che come detto non ha alcuna velleità di completezza e che ha toccato alcuni temi meritevoli di futuri approfondimenti, mi permetto di consigliare, alla luce della complessità della materia ed in particolare nelle ipotesi di eventi dannosi di rilevante entità, di rivolgersi ad un professionista, le cui competenze per la consulenza e l’eventuale assistenza prestata costituiranno a loro volta una voce di danno e saranno oggetto di rimborso da parte delle compagnie di assicurazione.
Auspicando di aver richiamato il Vostro interesse auguro a tutti una buona pedalata.