La responsabilità dell’accompagnatore qualificato e professionale.

Seconda puntata della serie “Uscite di gruppo in bici: quali responsabilità?”

Copertina seconda puntata della serie "Uscite di gruppo in bici: quali responsabilità?"

Le responsabilità dell’accompagnatore qualificato e professionale

Ben ritrovati. Dopo il primo articolo della serie ci eravamo lasciati con il proposito di analizzare, sempre in tema delle uscite di gruppo, alcune figure di accompagnatore più complesse rispetto a quelle di colui che, per spirito di associazionismo, di amicizia o di cortesia, si assumeva l’onere di accompagnare un gruppo di ciclisti durante un’escursione.

Ed accingiamoci, allora, ad analizzare la responsabilità dell’accompagnatore qualificato, di colui cioè che non esercita una vera e propria attività professionale, e dunque remunerata, ma che ha qualcosa in più rispetto al semplice accompagnatore: una bagaglio di conoscenze e di competenze sicuramente superiori, fornite non solo dall’esperienza acquisita “sul campo” ma anche attraverso la partecipazione a corsi di perfezionamento e/o aggiornamento.

Ebbene, cosa può succedere in termini di responsabilità nel caso in cui venga organizzata un’uscita in bicicletta ove i partecipanti siano seguiti da un accompagnatore qualificato?

In tali casi, è bene da subito evidenziare, non si instaura un vero e proprio rapporto di natura contrattuale tra il partecipante-ciclista e l’accompagnatore. Quindi le regole di responsabilità non saranno quelle rigorose del codice civile, ma più attenuate. L’accompagnatore, in tali circostanze, non è iscritto ad un albo riconosciuto e presta la propria attività in maniera non remunerata, fornendo pertanto una prestazione di mera cortesia.

L’accompagnatore Qualificato

Evidente che le responsabilità non potranno che essere più lievi. Spesso, l’attività dell’accompagnatore qualificato viene ad inserirsi in un contesto di più ampio respiro ove lo stesso accompagnatore offre la propria prestazione nell’ambito di un’associazione o comunque di un’organizzazione che pianifica essa stessa l’escursione o la gita in bicicletta. È il caso della gita della Domenica, della gita eco-gastronomica, del tour in bicicletta dei laghi fino ad arrivare a percorsi più complessi organizzati per più giorni; qui, esiste una vera e propria organizzazione associativa, con uno statuto, delle regole, un Presidente e la partecipazione alla gita è spesso subordinata alla sottoscrizione di un modulo di adesione oppure ad un modulo di declinazione di responsabilità.

Facile comprendere che in questi casi la responsabilità, in caso di incidente al partecipante ciclista, sarà da iscriversi principalmente all’associazione o al Presidente in tutti i quei casi in cui siano state violate norme o regole di comportamento scritte negli statuti, nei regolamenti o nei moduli forniti ai partecipanti. Non è comunque esclusa in senso assoluta una possibile responsabilità, poiché il partecipante ciclista in ogni caso farà affidamento sulle conoscenze tecniche e sull’esperienza dell’accompagnatore, confidando soprattutto nelle sue capacità.

Accompagnatore Professionale

Di tutt’altro genere è la responsabilità dell’accompagnatore professionale. Tale figura non solo è in possesso di competenze elevate e di conoscenze tecniche ma, soprattutto, è una figura professionale disciplinata da apposite leggi (v. ad es. per la Regione Piemonte L.R. 33/01 Disciplina delle professioni turistiche e D.G.R. 22 giugno 2009 n. 27-11643 Individuazione della figura di accompagnatore cicloturistico).

La sua attività è regolarmente retribuita ed altresì prevista, in alcuni casi, l’iscrizione ad un apposito albo. L’accompagnatore che opera in tale contesto esercita un’attività di accompagnamento che nasce attraverso la sottoscrizione di un vero e proprio contratto (non necessariamente in forma scritta) tra l’accompagnatore ed il cliente-ciclista. Il suddetto contratto sarà la fonte precipua di ogni responsabilità e si applicheranno tutte le norme dettate dal codice civile in tema di responsabilità contrattuale ed in particolare della responsabilità del prestatore d’opera intellettuale.

Le Valutazioni a termini di legge

Così, si dovrà valutare ai sensi dell’art. 1175 c.c. la correttezza dell’accompagnatore (le parti di un contratto devono comportarsi secondo correttezza) nonché ai sensi dell’art. 1176 c.c. si dovrà valutare la diligenza (nell’adempimento delle obbligazioni l’accompagnatore dovrà usare la diligenza del “buon padre di famiglia”), che nel caso di specie sarà una diligenza ancor più qualificata (art. 1176 II comma: la diligenza dovrà valutarsi secondo la natura dell’attività svolta). La norma fondamentale è quella di cui all’art. 1218 codice civile che descrive l’inadempimento alle obbligazioni dell’accompagnatore.

Se l’accompagnatore professionale trascura o non si preoccupa di organizzare in modo corretto l’escursione o opera, con una diligenza al di sotto di quella prevista dal codice civile, è tenuto al risarcimento del danno nei confronti del cliente. L’unico caso in cui l’accompagnatore non risponde dei danni subiti dal cliente-ciclista è quello in cui l’incidente era inevitabile (per causa non imputabile all’accompagnatore) oppure in caso di colpa dell’accompagnato. La responsabilità dell’accompagnatore, infine, sarà proporzionalmente ridotta nel caso di concorso di colpa del ciclista.

In Conclusione

Va da sé che ogni caso presenterà le sue caratteristiche particolari e specifiche che dovranno necessariamente essere analizzate, soprattutto se la vicenda verrà portata dinanzi un Giudice, con la lente d’ingrandimento dell’onere della prova. Che in parole povere significa che per ottenere il risarcimento di un danno che si pretende di aver subito bisogna sempre dimostrarlo. Non basta dunque affermare che l’accompagnatore è stato imprudente o inadempiente ma bisogna dimostrare e quindi provare che sia stato negligente o inadempiente e che, soprattutto, tra il danno patito e la condotta ci sia stato un nesso di causa.

Vi aspetto per il prossimo articolo e auguro buone pedalate.

Avv. Andrea Guaschetti