
Responsabilità nelle uscite di gruppo. Per sabato è previsto bel tempo. Organizziamo allora una bella uscita in bicicletta in gruppo.
Ma cosa succede se subisco dei danni (a me stesso od alla bici) o provoco dei danni (agli altri partecipanti o a terzi)? A chi posso chiedere i danni?
Nessun problema si pone se escono in gruppo due o più amici per allenarsi insieme o se dei colleghi di lavoro, con le stesse caratteristiche di preparazione e tecniche, la Domenica mattina fanno il giro dei laghi di Avigliana. Ciascuno sarà responsabile di tutti i danni che si auto provoca e dei danni che provocherà ai terzi.
Ma cosa succede se all’interno del gruppo si inserisce un Accompagnatore, anche se non professionista e non qualificato.
La risposta corretta è: dipende! Dipende cioè dal fatto se il soggetto durante il tragitto tiene un comportamento tal per cui genera negli altri partecipanti un “affidamento” legato alla propria esperienza, alle sue particolari conoscenze tecniche o atletiche, ovvero ancora a sue particolari abilità. Dipende ancora se egli esercita un potere direttivo, impartisce cioè ordini e tali ordini vengono eseguiti dagli altri partecipanti.

Ebbene, in tutti questi casi, colui che ha assunto, di fatto, il compito di accompagnatore potrebbe essere ritenuto responsabile di alcuni danni patiti dagli altri partecipanti.
Proviamo a fare un esempio per rendere più digeribile il discorso.
Sabato mattina Tizio, esperto ciclo amatore, decide di accompagnare spontaneamente un gruppo di dieci ciclisti alle prime armi. Tizio decide il giorno, il percorso, detta l’andatura, ordina la condotta da tenere, impone le pause, stabilisce i tempi. Tutti i partecipanti si adeguano.
Dopo due ore di pedalata, Caio, partecipante inesperto, cade dalla propria bicicletta a causa di una buca presente sull’asfalto. Nessuna responsabilità potrà essere imputata all’accompagnatore Tizio. Infatti, qui l’evento (caduta per effetto di una buca presente sul manto stradale) sfugge alla sfera di controllo e di competenza dell’accompagnatore; l’evento non è ad egli imputabile.
Nel caso di specie la responsabilità potrebbe essere o dello stesso ciclo amatore, per essere stato imprudente o negligente, ovvero dell’Ente gestore della strada.

Se invece, Sempronio, anch’egli ciclista inesperto, cade rovinosamente a terra per aver affrontato un percorso non idoneo alle sue capacità (strada di montagna eccessivamente ripida, discesa scoscesa ecc.), in tale caso si può delineare una responsabilità dell’accompagnatore poiché quest’ultimo aveva un chiaro ed evidente potere di controllo e di intervento sulla situazione (la sua esperienza doveva portarlo a scegliere un percorso più facile per un ciclista inesperto).
Naturalmente, trattandosi di una responsabilità extracontrattuale (cioè non disciplinata da un contratto ad un accordo precedente) sarà onere di Sempronio dimostrare ogni singola circostanza (comportamento negligente o imprudente dell’accompagnatore, collegamento causale con l’evento dannoso ed infine tutti i danni patiti).
Lo scopo di questo articolo è solo quello di informare.
Che, dunque, il leader non si scoraggi e che continui ad accompagnare: lo faccia solo in maniera più accorta.
Per questa volta ci fermiamo qui.
Per i prossimi articoli ci proponiamo di affrontare tematiche più complesse. Toccheremo il tema della responsabilità dell’accompagnatore qualificato (che ha frequentato dei corsi) sino ad arrivare a quella dell’accompagnatore professionale (che viene remunerato e che esercita una vera e propria attività), senza mai perdere d’occhio la normativa generale (codice della strada) e quella più particolareggiata, come ad esempio la legislazione regionale. Se dovesse restare, poi, spazio e tempo, perché no, cercheremo di affrontare qualche caso concreto.
Buone pedalate a tutti.
Avv. Andrea Guaschetti